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lunedì 8 luglio 2013

Assicurazione obbligatoria-Calamità- lo stato non risarcirebbe dai danni - I Piccoli Comuni sarebbero penalizzati




Simona Vicari, sottosegretario al ministero dello Sviluppo economico <<Sui rischi catastrofali dobbiamo raggiungere un compromesso di buon senso che ci metta al passo con i Paesi più avanzato. L’assicurazione va resa obbligatoria, ma senza dimenticare la partecipazione dello Stato attraverso defiscalizzazioni dei premi. Tutto questo magari pensando anche ad una integrazione da parte delle imprese costruttrici, all’atto della consegna degli immobili per la vendita. (Simona Vicari, sottosegretario al ministero dello Sviluppo economico)

L'attuale Governo ( dichiarazione del Sottosegretario al Ministero dello sviluppo economico Simona Vicari) sembra voler accelerare sul tema delle ASSICURAZIONE DEGLI IMMOBILI , passando da un ASSICURAZIONE FACOLTATIVA  cosi come normato Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 100 (in G.U. 13/07/2012, n. 162). ad una ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA  per gl immobili , tale da coprire le spese di eventuali calamità naturali ( sisma , alluvioni dissesti idrogeoloigi , ecc).

Attualmente cosa prevede la norma nello specifico : Art. 2 -Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 100 (in G.U. 13/07/2012, n. 162)
<< Art. 2.
Coperture assicurative su base volontaria contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali
1. Al fine di consentire l'avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati, a qualunque uso destinati, ed al fine di garantire adeguati, tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamità naturali, possono essere estese ai rischi derivanti da calamità naturali le polizze assicurative contro qualsiasi tipo di danno a fabbricati di proprietà di privati. Per favorire altresì la diffusione di apposite coperture assicurative contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali, i premi relativi all'assicurazione per danni, per la quota relativa alle calamità naturali, ovvero relativi a contratti di assicurazione appositamente stipulati a copertura dei rischi di danni diretti da calamità naturali ai fabbricati di proprietà di privati a qualunque uso destinati, sono disciplinati con il regolamento di cui al comma 2.