lunedì 8 luglio 2013
Assicurazione obbligatoria-Calamità- lo stato non risarcirebbe dai danni - I Piccoli Comuni sarebbero penalizzati
Simona Vicari, sottosegretario al ministero dello Sviluppo economico <<Sui rischi catastrofali dobbiamo raggiungere un compromesso di buon senso che ci metta al passo con i Paesi più avanzato. L’assicurazione va resa obbligatoria, ma senza dimenticare la partecipazione dello Stato attraverso defiscalizzazioni dei premi. Tutto questo magari pensando anche ad una integrazione da parte delle imprese costruttrici, all’atto della consegna degli immobili per la vendita. (Simona Vicari, sottosegretario al ministero dello Sviluppo economico)
L'attuale Governo ( dichiarazione del Sottosegretario al Ministero dello sviluppo economico Simona Vicari) sembra voler accelerare sul tema delle ASSICURAZIONE DEGLI IMMOBILI , passando da un ASSICURAZIONE FACOLTATIVA cosi come normato Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 100 (in G.U. 13/07/2012, n. 162). ad una ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA per gl immobili , tale da coprire le spese di eventuali calamità naturali ( sisma , alluvioni dissesti idrogeoloigi , ecc).
Attualmente cosa prevede la norma nello specifico : Art. 2 -Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 100 (in G.U. 13/07/2012, n. 162)
<< Art. 2.
Coperture assicurative su base volontaria contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali
1. Al fine di consentire l'avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati, a qualunque uso destinati, ed al fine di garantire adeguati, tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamità naturali, possono essere estese ai rischi derivanti da calamità naturali le polizze assicurative contro qualsiasi tipo di danno a fabbricati di proprietà di privati. Per favorire altresì la diffusione di apposite coperture assicurative contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali, i premi relativi all'assicurazione per danni, per la quota relativa alle calamità naturali, ovvero relativi a contratti di assicurazione appositamente stipulati a copertura dei rischi di danni diretti da calamità naturali ai fabbricati di proprietà di privati a qualunque uso destinati, sono disciplinati con il regolamento di cui al comma 2.
2. Con regolamento emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), che si esprimono entro trenta giorni, sono definiti modalità e termini per l'attuazione del comma 1 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche sulla base dei seguenti criteri:
a) estensione della copertura assicurativa del rischio calamità naturali nelle polizze che garantiscono i fabbricati privati contro qualsiasi danno;
b) esclusione, anche parziale, dell'intervento statale per i danni subiti da fabbricati;
c) incentivazioni di natura fiscale, nel rispetto del principio dell'invarianza di gettito, tramite regimi agevolativi all'imposta sul premio di assicurazione ovvero la deducibilità, anche parziale, del premio dalla base imponibile ai fini IRPEF e IRES dell'assicurato;
d) previsione di un regime transitorio, anche a fini sperimentali ovvero di prima applicazione.
3. Al fine della predisposizione del regolamento di cui al comma 2, il Dipartimento della protezione civile provvede ad acquisire e trasmettere ai Ministeri concertanti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni elemento necessario per la valutazione degli effetti derivanti dall'introduzione del regime assicurativo di cui al comma 1, in particolare:
a) mappatura del territorio per grado di rischio;
b) stima della platea dei soggetti interessati;
c) dati percentuali sull'entità dei contributi pubblici finora concessi in caso di stato di emergenza;
d) simulazione dei premi, suddivisi per tipologia di copertura assicurativa.>>
Questo paventato passaggio da Facoltativo ad Obbligatorio metterebbe a rischio una moltitudine di centri sotrici dei Piccoli Comuni rurali , che come si sa, si trovano in una stato di degrado.
I centri storici dei Piccoli Comuni saranno penalizzati, visto che le abitazioni sono vetuste e di antica origine.
La conseguenza sarà quella dell'abbandono definitivo di questi immobili considerati ormai una zavorra, sia per la recente tassazione dell'Imu e Tares che fa diminuire ancora di più il valore già misero sul mercato ( sopratutto di quella ampia fascia di piccoli comuni rurali, che sono privi di qualsiasi forma di reddito affitto,turismo e/o valorizzazione in generale) aggiungendoci un altro balzello, la situazione precipiterebbe.
Pertanto si faccia attenzione a non penalizzare ancor di più quella parte della popolazione che vive nei Piccoli Comuni ed anche quella porzione di popolazione , che non risiede nei Piccoli Comuni, ma ha abitazioni di famiglia nei piccoli comuni ed è una grande fetta dell'italia che per un motivo o per uun altro hanno seconde case nei piccoli comuni, e il loro abbandono significherebbe la moltiplicazione di paesi fantasma.
Forse sarebbe il caso di impegnarsi maggiormente verso i programmi messi in atto per le aree interne , e cercare di trovare soluzioni per rendere questi piccoli comuni una risorsa per l'italia.
F.Dab___________@________________
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