Legge di conversione del Dl 174/2012
Responsabili finanziari prima
“mezzo passo indietro”, e poi il definitivo “passo indietro “del Governo,in
merito all’attenuanzione del meccanismo
di spoil system per la revoca dei
responsabili del servizio finanziario-
Nella precedente formulazione dell’art 41 bis comma c del Dl 174/ 2012, si modificava la procedura di
revoca dei responsabili dei servizi finanziari degli enti locali ( art.109 Dlgs 267/2000),
il commento che veniva da fare era, finalmente i Responsabili finanziari non
sono più gestiti interamente dai politici locali, Sindaci e Presidenti di
Province, se pur sempre nominati dai medesimi, e si introduceva un controllo
statale a monte per la revoca. – la formulazione dell’art 109 comma 2- bis in
prima battuta recitava <<
2-bis. L'incarico di responsabile del servizio
finanziario di cui all'articolo 153,
comma 4, può essere revocato esclusivamente in caso di
gravi irregolarità riscontrate nell'esercizio delle funzioni assegnate. La
revoca è disposta con Ordinanza del legale rappresentante dell'Ente, previo parere obbligatorio del Ministero dell'interno e
del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato.
(comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera c), decreto-legge n. 174 del 2012) >>
(comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera c), decreto-legge n. 174 del 2012) >>
Infine nel testo definitivo approvato il 7 dicembre 2012 dell’art 41 bis il comma c è stato soppresso.
Quali considerazioni si possono fare in merito a questa passo indietro ?
Che il governo ha rimesso “in mano” ai Sindaci e Presidenti di provincia, la nomina e la revoca dei responsabili finanziari ,abolendo di fatto la precedente formulazione che coinvolgeva lo Stato centrale e nello specifico Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nella prima formulazione e nella seconda formulazione coninvolgeva il revisore dei conti (piccoli comuni non facenti parte di unioni) o il collegio dei revisori dei conti.
Invece torna tutto come prima :
Art. 109. Conferimento di funzioni dirigenziali
1. Gli incarichi dirigenziali sono
conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, con
provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza
professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma
amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in
caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della
provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato
raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati
nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 o per responsabilità
particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti
collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla
precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
2. Nei comuni privi di personale di
qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta
salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere
attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili
degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale,
anche in deroga a ogni diversa disposizione.
Si chiede come mai questo passo indietro e chi lo ha voluto, vista l'esigenza da più parti richiesta di accentuare la trasparenza nella pubblica amministrazione e di maggior controllo dei conti ?
F.D'Ab
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