mercoledì 24 luglio 2013

Corte Costituzionale niente rimozione per Sindaci, Presidenti di Provincia e Governatori se falliscono- Nessuna sanzioni nemmeno per le Regioni a statuto speciale per lo sforamento del patto di stabilità!!!


Ve lo ricordate il Decreto cosidetto <<Premi e sanzioni >> ?

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 149
Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0191) (GU n.219 del 20-9-2011 )
Entrata in vigore del provvedimento: 05/10/2011

Cosa stabiliva questo decreto :Video Delucidativo
http://www.youtube.com/watch?v=mvqClqXawfk



Correva l'anno 2010..quando il Consiglio dei Ministri annunciava in pompa magna un provvedimento che avrebbe finalmente! rimesso sulla retta via gli amministratori e punito  quelli "fallimentari" espulsi  dalla politica per dieci anni ,  il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 149  era meglio conosciuto come decreto <<premi e sanzioni>>,  ebbene il 19 Luglio 2013 la Corte Costituzionale con sentenza n.219/2013 ha dichiarato incostituzionale gli articoli del Decreto che avrebbero portato a questa azione punitiva verso gli amministratori cosidetti fallimentari.


Dunque dopo circa tre anni non cambia nulla, si torna alla vecchia dicitura PANTALONE PAGA ,  nessuna punizione per gli amministratori che portano Regioni, Comuni ed ormai sembra ex Province ( anche su quest'ultime la Consulta è intervenuta dichiarando incostituzionale il riordino)al fallimento .

 COSA PREVEDEVA L'ART 2 E L'ART 3  del DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 149 (Premi e Sanzioni) ?

                               Art. 2 
 
   Responsabilita' politica del presidente della giunta regionale 
 
  1. La fattispecie di grave dissesto finanziario, con riferimento al
disavanzo sanitario, si verifica in una regione assoggettata a  piano
di rientro ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  77,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, al verificarsi congiuntamente  delle  seguenti
condizioni:  a)  il  presidente  della  giunta  regionale,   nominato
Commissarioad acta ai sensi dell'articolo 2, rispettivamente commi 79
e 83, della citata legge n. 191 del 2009,  non  abbia  adempiuto,  in
tutto o in parte, all'obbligo di redazione del  piano  di  rientro  o
agli obblighi operativi, anche temporali, derivanti dal piano stesso;
b) si riscontri, in sede di verifica annuale, ai sensi  dell'articolo
2, comma  81,  della  citata  legge  n.  191  del  2009,  il  mancato
raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con  conseguente
perdurare del disavanzo sanitario  oltre  la  misura  consentita  dal
piano medesimo o suo aggravamento; c)  sia  stato  adottato  per  due
esercizi consecutivi, in presenza del  mancato  raggiungimento  degli
obiettivi del piano di rientro e  del  conseguente  incremento  delle
aliquote fiscali di cui all'articolo 2, comma 86, della citata  legge
n.   191   del   2009,   un   ulteriore   incremento    dell'aliquota
dell'addizionale regionale  all'Irpef  al  livello  massimo  previsto
dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. 
  2. Il grave dissesto finanziario di  cui  al  comma  1  costituisce
grave violazione di legge e in tal caso con  decreto  del  Presidente
della Repubblica, ai sensi  dell'articolo  126,  comma  primo,  della
Costituzione, sono disposti lo scioglimento del  Consiglio  regionale
nonche' la  rimozione  del  Presidente  della  Giunta  regionale  per
responsabilita' politica nel proprio mandato di amministrazione della
regione, ove sia accertata dalla Corte dei conti la sussistenza delle
condizioni di cui al comma 1 e  la  loro  riconduzione  alla  diretta
responsabilita', con dolo o colpa grave del Presidente  della  Giunta
regionale. Il decreto del Presidente  della  Repubblica  e'  adottato
previa deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere  conforme  della
Commissione  parlamentare  per  le  questioni  regionali  espresso  a
maggioranza di due terzi dei componenti. Alla riunione del  Consiglio
dei  Ministri  partecipa  il  Presidente   della   Giunta   regionale
interessato. 
  3. Il Presidente rimosso ai sensi del comma 2 e' incandidabile alle
cariche elettive a livello locale, regionale,  nazionale  ed  europeo
per un periodo di tempo di dieci anni. Il Presidente rimosso non puo'
essere nominato quale componente di alcun organo o carica di  governo
degli enti locali, delle Regioni, dello Stato e  dell'Unione  europea
per un periodo di tempo di dieci anni. 
  4. Qualora si verifichino una o entrambe le condizioni di cui  alle
lettere a) e b) del comma 1, il Governo, in attuazione  dell'articolo
2, comma 84, della citata legge n. 191 del 2009,  nell'esercizio  del
potere sostitutivo di cui all'articolo 120 della Costituzione, nomina
un commissario ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.
131, che sostituisce il Presidente della  Giunta  regionale  nominato
commissario ad acta ai sensi dell'articolo 2, commi 79  e  83,  della
citata legge n. 191 del 2009. 
  5. Nelle more dell'insediamento del nuovo Presidente  della  Giunta
regionale, il  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  della
salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e  per  la
coesione territoriale,  nomina  un  nuovo  commissario  ad  acta  per
l'esercizio delle competenze del Presidente  della  Giunta  regionale
concernenti l'ordinaria amministrazione e gli atti improrogabili. 
  6. Resta fermo quanto previsto  dall'articolo  3,  comma  2,  primo
periodo, del citato decreto legislativo n. 68 del 2011. 
  7. Con riguardo a settori  ed  attivita'  regionali  diversi  dalla
sanita',  ove  una  regione  dopo  la  determinazione   dei   livelli
essenziali delle prestazioni nonche' dei relativi costi standard e la
definizione degli obiettivi di servizio, non provveda alla attuazione
dei citati livelli e al raggiungimento degli obiettivi di servizio in
coerenza con le previsioni di  cui  all'articolo  18  della  legge  5
maggio 2009, n. 42, il Presidente della Giunta regionale e'  nominato
commissario ad acta ai sensi dell'articolo 8 della  citata  legge  n.
131 del 2003, per l'esercizio dei poteri sostitutivi. 
 
LA CORTE COSTITUZIONALE CON SENTENZA N 219/2013 HA COSI SENTENZIATO stralcio della sentenza <<
LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e dalla Provincia autonoma di Trento, rispettivamente con i ricorsi nn. 17, 20 e 18 del 2013,

riuniti i giudizi,

1) dichiara l’inammissibilità dell’intervento della Regione Molise nel giudizio promosso dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nel testo introdotto dall’art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), come modificato dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213;

3) dichiara l’illegittimità costituzionale in via consequenziale dell’art. 1, commi 3-bis e 6, del d.lgs. n. 149 del 2011, nel testo introdotto dall’art. 1-bis, comma 1, del d.l. n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012;

4) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 2, 3 e 5, del d.lgs. n. 149 del 2011;
5) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 149 del 2011, nel testo vigente a seguito della modifica introdotta dall’art. 1, comma 3, lettera a), numero 8), del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69);....>>


Una sentenza lunga ed articolata che interviene in molte questione anche per le Regioni a Statuto speciale ,La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima l'applicazione delle 
sanzioni economiche sul mancato rispetto del patto di stabilita' per le 
regioni a Statuto speciale.

TESTO COMPLETO DELLA SENTENZA TESTO SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N.213/2013

_____________________@________________________________
 
 

Nessun commento:

Posta un commento