Ve lo ricordate il Decreto cosidetto <<Premi e sanzioni >> ?
DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 149
Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e
comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009,
n. 42. (11G0191)
(GU n.219 del 20-9-2011
)
Entrata in vigore del provvedimento: 05/10/2011
Cosa stabiliva questo decreto :Video Delucidativo
http://www.youtube.com/watch?v=mvqClqXawfk
Correva l'anno 2010..quando il Consiglio dei Ministri annunciava in pompa magna un provvedimento che avrebbe finalmente! rimesso sulla retta via gli amministratori e punito quelli "fallimentari" espulsi dalla politica per dieci anni , il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 149 era meglio conosciuto come decreto <<premi e sanzioni>>, ebbene il 19 Luglio 2013 la Corte Costituzionale con sentenza n.219/2013 ha dichiarato incostituzionale gli articoli del Decreto che avrebbero portato a questa azione punitiva verso gli amministratori cosidetti fallimentari.
Dunque dopo circa tre anni non cambia nulla, si torna alla vecchia dicitura PANTALONE PAGA , nessuna punizione per gli amministratori che portano Regioni, Comuni ed ormai sembra ex Province ( anche su quest'ultime la Consulta è intervenuta dichiarando incostituzionale il riordino)al fallimento .
COSA PREVEDEVA L'ART 2 E L'ART 3 del DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 149 (Premi e Sanzioni) ?
Art. 2
Responsabilita' politica del presidente della giunta regionale
1. La fattispecie di grave dissesto finanziario, con riferimento al
disavanzo sanitario, si verifica in una regione assoggettata a piano
di rientro ai sensi dell'articolo 2, comma 77, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, al verificarsi congiuntamente delle seguenti
condizioni: a) il presidente della giunta regionale, nominato
Commissarioad acta ai sensi dell'articolo 2, rispettivamente commi 79
e 83, della citata legge n. 191 del 2009, non abbia adempiuto, in
tutto o in parte, all'obbligo di redazione del piano di rientro o
agli obblighi operativi, anche temporali, derivanti dal piano stesso;
b) si riscontri, in sede di verifica annuale, ai sensi dell'articolo
2, comma 81, della citata legge n. 191 del 2009, il mancato
raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente
perdurare del disavanzo sanitario oltre la misura consentita dal
piano medesimo o suo aggravamento; c) sia stato adottato per due
esercizi consecutivi, in presenza del mancato raggiungimento degli
obiettivi del piano di rientro e del conseguente incremento delle
aliquote fiscali di cui all'articolo 2, comma 86, della citata legge
n. 191 del 2009, un ulteriore incremento dell'aliquota
dell'addizionale regionale all'Irpef al livello massimo previsto
dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
2. Il grave dissesto finanziario di cui al comma 1 costituisce
grave violazione di legge e in tal caso con decreto del Presidente
della Repubblica, ai sensi dell'articolo 126, comma primo, della
Costituzione, sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale
nonche' la rimozione del Presidente della Giunta regionale per
responsabilita' politica nel proprio mandato di amministrazione della
regione, ove sia accertata dalla Corte dei conti la sussistenza delle
condizioni di cui al comma 1 e la loro riconduzione alla diretta
responsabilita', con dolo o colpa grave del Presidente della Giunta
regionale. Il decreto del Presidente della Repubblica e' adottato
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere conforme della
Commissione parlamentare per le questioni regionali espresso a
maggioranza di due terzi dei componenti. Alla riunione del Consiglio
dei Ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
interessato.
3. Il Presidente rimosso ai sensi del comma 2 e' incandidabile alle
cariche elettive a livello locale, regionale, nazionale ed europeo
per un periodo di tempo di dieci anni. Il Presidente rimosso non puo'
essere nominato quale componente di alcun organo o carica di governo
degli enti locali, delle Regioni, dello Stato e dell'Unione europea
per un periodo di tempo di dieci anni.
4. Qualora si verifichino una o entrambe le condizioni di cui alle
lettere a) e b) del comma 1, il Governo, in attuazione dell'articolo
2, comma 84, della citata legge n. 191 del 2009, nell'esercizio del
potere sostitutivo di cui all'articolo 120 della Costituzione, nomina
un commissario ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.
131, che sostituisce il Presidente della Giunta regionale nominato
commissario ad acta ai sensi dell'articolo 2, commi 79 e 83, della
citata legge n. 191 del 2009.
5. Nelle more dell'insediamento del nuovo Presidente della Giunta
regionale, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della
salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la
coesione territoriale, nomina un nuovo commissario ad acta per
l'esercizio delle competenze del Presidente della Giunta regionale
concernenti l'ordinaria amministrazione e gli atti improrogabili.
6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, primo
periodo, del citato decreto legislativo n. 68 del 2011.
7. Con riguardo a settori ed attivita' regionali diversi dalla
sanita', ove una regione dopo la determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni nonche' dei relativi costi standard e la
definizione degli obiettivi di servizio, non provveda alla attuazione
dei citati livelli e al raggiungimento degli obiettivi di servizio in
coerenza con le previsioni di cui all'articolo 18 della legge 5
maggio 2009, n. 42, il Presidente della Giunta regionale e' nominato
commissario ad acta ai sensi dell'articolo 8 della citata legge n.
131 del 2003, per l'esercizio dei poteri sostitutivi.
LA CORTE COSTITUZIONALE CON SENTENZA N 219/2013 HA COSI SENTENZIATO stralcio della sentenza <<
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la
decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle
Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e dalla Provincia autonoma di
Trento, rispettivamente con i ricorsi nn. 17, 20 e 18 del 2013,
riuniti i giudizi,
1) dichiara
l’inammissibilità dell’intervento della Regione Molise nel giudizio promosso
dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto
legislativo del 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali
relativi a regioni, province e comuni, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della
legge 5 maggio 2009, n. 42), nel testo introdotto dall’art. 1-bis, comma 1, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di
finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni
in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), come modificato dalla legge
di conversione 7 dicembre 2012, n. 213;
3) dichiara
l’illegittimità costituzionale in via consequenziale dell’art. 1, commi 3-bis e
6, del d.lgs. n. 149 del 2011, nel testo introdotto dall’art. 1-bis, comma 1,
del d.l. n. 174 del 2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del
2012;
4) dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 2, 3 e 5, del d.lgs. n. 149
del 2011;
5) dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 149 del
2011, nel testo vigente a seguito della modifica introdotta dall’art. 1, comma
3, lettera a), numero 8), del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195
(Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell’articolo 44,
comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69);....>>Una sentenza lunga ed articolata che interviene in molte questione anche per le Regioni a Statuto speciale ,La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima l'applicazione delle sanzioni economiche sul mancato rispetto del patto di stabilita' per le regioni a Statuto speciale.
TESTO COMPLETO DELLA SENTENZA TESTO SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N.213/2013
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