ll tema dei trasferimeni statali ai Comuni,(le Spettanze in gergo)", sono stati in questi ultimi anni trattati in maniera molto confusionaria e senza un filo conduttore .
Il federalismo fiscale non ancora riesce a decollare ( e nemmen si vedono miglioramenti per la spesa corrente nei vari Comuni, si registrano solo tagli ai servizi ) ed ha incontrato tantissime difficoltà.
Il passaggio dalla spesa storica ai fabbisogni stadrd annuciato non ancora sembra essere pronto.
Oggi si registra ( con il decreto di cancellazione !!!! dell'IMU per le prime case , per inciso nei piccoli comuni conta pochissimo la quota di prima casa IMU) DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 102.una implementazione del Fondo di Solidarietà Comunale di 2,5 miliardi di euro da distribuire a quei comuni che incassano meno IMU rispetto ai trasferimenti statali consolidati.
Forse ci si è resi conto che il taglio del fondo di riequilibrio, ha generato degli squilibri e nello stesso tempo il fondo di solidarietà comunale ,che doveva riequilibrare il tutto ,appunto con un intervento di solidarietàè orizzontale tra Comuni, dando a chi incassa meno IMU un pò di imu di chi ne incassa di più il tutto a saldo zero per lo stato.
RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 102
Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. (13G00145) (GU Serie Generale n.204 del 31-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 66)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/08/2013
FSC( Fondo di Solidarietà Comunale)
Art. 7 (Ulteriore anticipo di liquidità ai comuni)
1. Nelle more della definizione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'interno eroga, entro il 5 settembre 2013, ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo di 2.500 milioni di euro, quale ulteriore anticipo su quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'importo dell'attribuzione, per ciascun comune, è quello riportato nell'allegato 1.
Riferimenti normativi ante articolo 7
Richiamo dei commi 119–120-380 art. 1 Legge 228/2012 legge stabilità 2013:
119 -All'articolo 16, comma 6, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo le parole: «2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «2.250 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.500 milioni di euro per l'anno 2014» e le parole: «2.100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.600 milioni di euro»;
b) al terzo periodo dopo le parole: «dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la
determinazione dei fabbisogni standard» sono inserite le seguenti: «, nonche' dei fabbisogni
standard stessi,».
120. Per l'anno 2013 la dotazione del fondo di solidarieta' comunale, di cui ai commi da 380 a 387 e' incrementata della somma di 150 milioni di euro. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica si provvede, in termini di saldo netto da finanziare, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale 1778 «Agenzia delle entrate
-Fondi di bilancio» e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
380.
Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui
all'articolo 13 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014:
a) e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto- legge n. 201 del 2011;
b) e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale che e' alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato Citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' comunque emanato entro i 15 giorni successivi. L'ammontar e iniziale del predetto Fondo e' pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro. Corrispondentemente, nei predetti esercizi e' versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, e' rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziament o iniziale e' versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalita' di versamento al bilancio del lo Stato sono determinate con il medesimo DPCM;
c) la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di cui alla lettera b) e' incrementata della somma di 890,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014; i predetti importi considerano quanto previsto dal comma 381;
d) con il medesimo DPCM di cui alla lettera b) sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarieta' comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni:
1) degli effetti finanziari derivan
ti dalle disposizioni di cui alle lettere a) ed f);
2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;
3) della dimensione demografica e territoriale; .
4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza
c omunale;
5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l'anno 2012;
6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto - legge 26 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;
e) sono soppressi il fondo sperim entale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonche' i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai. decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;
f) e' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6 primoperiodo, del citato articolo 13;
g) i comuni possono aumentare sino a 0 ,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
h) sono abrogati il comma 1 1 dell'articolo 13 del decreto- legge n. 201 del 2011, i commi 3 e 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011; per gli anni 2013 e 2014 non operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo articolo 2. Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto - legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f) possono essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato citta' e autonomie locali. Il Ministro dell'economia e delle finanze eautorizzato ad apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio.
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