giovedì 6 dicembre 2012

Associazionismo dei piccoli comuni, alcune considerazioni sulle convenzioni

Associazionismo dei piccoli comuni, alcune considerazioni sulle convenzioni
2012-10-06 00:40:40
 di FRANCO D'ABARNO* - Il Dl 95/2012 convertito in legge n° 135 DEL 7  agosto 2012 rispetto al "famigerato "art 16 della legge 148 /2011, ha ampliato le scelte per i Piccoli Comuni italiani in tema di associazionismo intercomunale ed ha stabilito quali sono e con quale tempistica, devono essere associate le  funzioni fondamentalmente nei Piccoli Comuni Italiani .
Quali sono le funzioni fondamentali da associare ?

a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale.
Entro quanto tempo ?
 3 funzioni entro  1 gennaio 2013;  tutte e 9 entro 1 Gennaio 2014
Ricordando che sono interessati a questa riforma della Governance locale un elevato numero di Comuni italiani (5.800 su 8.100 totali i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che potrebbero essere interessati) e  ricordando che sono obbligati i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,  ma la soglia demografica  si abbassa a 3.000 abitanti per i comuni che hanno fatto parte o che fanno parte di una comunità montana - 
Se si pensa che a questo imponente ed imminente cambio di governace territoriale, si associa il riordino delle Province ,il processo di attuazione  delle Città metropolitane, e la soppressione delle Comunità Montane, è chiaro a tutti  che il tema della "governace" locale oggi costituisce un tema importantissimo per ridisegnare consapevolmente l'intero territorio italiano.
In concomitanza con il cambio di "governace" istituzionale  ,sono in atto anche cambiamenti di natura fiscale/finanziaria  che incidono profondamente ,riduzione dei trasferimenti statali ai  comuni in virtù di un "paventato" aumento degli incassi dell'IMU, la fiscalizzazione municipale  non ancora operativa ed    agganciata al fondo di riequilibrio, l'entrata in vigore dal 2013 del patto di stabilità per i comuni con popolazione al di sopra dei 1.000 abitanti e dal 2014 anche  per le unioni di comuni , il quadro si complica e ci fa comprendere la portata del cambiamento in atto.
Inoltre  dal 31 marzo 2013 i piccoli comuni dovranno associare anche la fornitura di sevizi e lavori cosi come stabilito dall'L’art. 23, 4° comma, d.l. n. 201/2011 (come convertito con modificazioni dalla l. n. 214/2011) ha aggiunto all’art. 33 del Dlgs. n. 163/2006 il comma 3 bis, secondo cui “I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei comuni, di cui all’art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici”.
Da questo breve quadro riassuntivo ci si può  rendere conto che la visione deve essere ampia ed articolata  per costruire un sistema di governace locale che non penalizzi i cittadini nei loro servizi fondamentali e che si muova  con  la prospettiva di crescita economica e sociale .
Il DL 95 /2012 convertito in legge n°135  del 7 agosto  2012,fondamentalmente concede  quattro possibilita'   ai Piccoli Comuni, per associare le proprie funzioni
I quattro modelli gestionali sono i seguenti :
 1) Unione dei comuni secondo l'art 32 del 267/2000 che però ha subito modifiche sostanziali  dal Dl 95 -
2)Unioni di comuni "speciali" - "municipalità" come stabilito nell'art 16 della 138 /2011- si ricorda che pendono dinanzi alla Corte costituzionale alcuni giudizi in merito alla costituzionalità dell’art. 16 del Decreto-Legge n. 138 del 2011, )
3) Le fusioni i comuni, più comuni  si fondono in un unico comune-( Art 20 del Dl 95)
4) Infine le convenzioni
Questi sono gli strumenti operativi , che hanno a disposizioni le amministrazioni comunali per associare le funzioni fondamentali
I tempi per le decisioni sono molto stringenti , perchè sono molte le valutazioni da fare e la responsabilità politico/amministrativa degli amministratori dei piccoli comuni, insieme a quella organizzativa della Regione  è imponente ....con una domanda comune quale  strada scegliere o agevolare??
L'unica strada  che gli amministratori oggi dovrebbero seguire nella scelta della “governace” ,  è quella che  mette  al centro della riforma  il cittadino ,non il potere del singolo comune,  infatti dovrebbe essere seguito il titolo della legge n° 135 del 7 agosto 2012 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini)
Ora in questo breve scritto si vuole mettere in evidenza una di queste possibilità, appunto le convenzioni che sembrerebbero  essere delle scorciatoie che non vincolano molto i piccoli comuni e quindi potrebbero essere preferite.
Una recente indagine fatta da ANCITEl e pubblicata  nel settembre 2012 ha dato dei dati interessanti a riguardo, innanzitutto ci dice che lo strumento della convenzione è già abbondantemente utilizzato dai piccoli e piccolissimi comuni <<Alla rilevazione hanno partecipato oltre mille Comuni. A fronte delle 1.619 Convenzioni rilevate, si registrano 3.304 Comuni associati. Le Convenzioni sono tendenzialmente orientate, almeno fino ad oggi, a regolamentare in un’ottica di medio periodo la gestione associata di una funzione o di un unico servizio >>  e che i servizi o il personale maggiormente convenzionato è il Segretario comunale, la gestione dei servizi di Polizia locale e dei servizi socio-assistenziali e scolastici.
Cosa sono le convenzioni :
Innanzitutto bisogna dire che le convenzioni non costituiscono un nuovo ente con atti giuridicamente rilevanti, ma sono degli accordi tra enti . Art 30 D.lgs 267/2000
<<Art. 30. Convenzioni
1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti. >>
L'art 14 del dl 78/2010 convertito in Legge 122/2010,  stabiliva le condizioni per associare le funzioni fondamentali attraverso questo strumento delle convenzioni , il DL 95 convertito in legge n° 135 del 7 Agosto 2012 ha modificato queste condizioni e attualmente sono le seguenti:<<art 14 comma 31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni.
Ad una prima analisi sembrerebbero meno  vincolanti per la soglia demografica, infatti nella legge di conversione nulla è detto in merito alle soglie demografiche per le convenzioni ,quindi nessun vincolo per il raggiungimento di  un  minimo di popolazione  (se pur  le Regioni possono normare  in tal senso, ed alcune Regioni lo hanno fatto).
Teoricamente anche due più Piccoli Comuni con popolazione sotto i mille abitanti potrebbero associare le funzioni fondamentali con il modello delle  convenzioni e svincolarsi cosi anche dal patto di stabilità che non li toccherebbe  nè nel 2013 nè nel 2014, perchè comuni con popolazione al di sotto dei 1.000 abitanti e non facenti parte di un unione dei comuni in base all'art 32 del Dlgs 267/2000 ( salvo modifiche del governo nazionale sul tema di patto di stabilità)
Si dovrebbe capire bene cosa si intende con <<significativi livelli di efficacia ed i efficenza  >> cosi come scritto nell'art 14 comma 31 bis , proprio perchè le convenzioni da  un lato potrebbero sembrare  una scorciatoia per i piccolissimi comuni, sopratutto per l'elusione del vincolo del patto di stabilità che dovrà anch'esso essere rivisto e che diventerà un patto di stabilità regionalizzato , ma dall'altro c'è  l'incognita del Decreto del ministro degll'Interno dovrà emanare entro sei mesi per dare indicazioni in merito a cosa si intende per risparmio .
Un altro aspetto che meriterebbe di essere approfondito è il seguente : oggi cosa si intende per funzione fondamentale   ?
Se si intende la decisione politico amministrativa  da domani convenzionando una funzione vorrà dire  anche convenzionare una decisione politico-amministrativa???
Si è voluto  dare un incipit al tema dell'associazionismo intercomunale per i piccoli comuni , proprio perchè in questo momento molti Piccoli Comuni stanno pensando alle convenzioni come modello gestionale   privilegiato,rispetto alle unioni di comuni .
*Ex Amministratore del Comune di Lupara (CB)

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