Quali sono le funzioni fondamentali da associare ?
a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
b)
organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito
comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
d)
la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la
partecipazione alla pianificazione territoriale di livello
sovracomunale;
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
f)
l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e
smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi
tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi
sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo
quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
h)
edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle
province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l)
tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in
materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e
statistici, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale.
Entro quanto tempo ?
3 funzioni entro 1 gennaio 2013; tutte e 9 entro 1 Gennaio 2014
Ricordando
che sono interessati a questa riforma della Governance locale un
elevato numero di Comuni italiani (5.800 su 8.100 totali i Comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti che potrebbero essere interessati) e
ricordando che sono obbligati i comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti, ma la soglia demografica si abbassa a 3.000 abitanti per i
comuni che hanno fatto parte o che fanno parte di una comunità montana
-
Se si pensa che a questo imponente ed imminente cambio di
governace territoriale, si associa il riordino delle Province ,il
processo di attuazione delle Città metropolitane, e la soppressione
delle Comunità Montane, è chiaro a tutti che il tema della "governace"
locale oggi costituisce un tema importantissimo per ridisegnare
consapevolmente l'intero territorio italiano.
In concomitanza con il
cambio di "governace" istituzionale ,sono in atto anche cambiamenti di
natura fiscale/finanziaria che incidono profondamente ,riduzione dei
trasferimenti statali ai comuni in virtù di un "paventato" aumento
degli incassi dell'IMU, la fiscalizzazione municipale non ancora
operativa ed agganciata al fondo di riequilibrio, l'entrata in vigore
dal 2013 del patto di stabilità per i comuni con popolazione al di
sopra dei 1.000 abitanti e dal 2014 anche per le unioni di comuni , il
quadro si complica e ci fa comprendere la portata del cambiamento in
atto.
Inoltre dal 31 marzo 2013 i piccoli comuni dovranno associare
anche la fornitura di sevizi e lavori cosi come stabilito dall'L’art.
23, 4° comma, d.l. n. 201/2011 (come convertito con modificazioni dalla
l. n. 214/2011) ha aggiunto all’art. 33 del Dlgs. n. 163/2006 il comma 3
bis, secondo cui “I Comuni con popolazione non superiore a 5.000
abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano
obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di
lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei comuni, di cui
all’art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000
n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo
consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici”.
Da
questo breve quadro riassuntivo ci si può rendere conto che la visione
deve essere ampia ed articolata per costruire un sistema di governace
locale che non penalizzi i cittadini nei loro servizi fondamentali e che
si muova con la prospettiva di crescita economica e sociale .
Il
DL 95 /2012 convertito in legge n°135 del 7 agosto
2012,fondamentalmente concede quattro possibilita' ai Piccoli Comuni,
per associare le proprie funzioni
I quattro modelli gestionali sono i seguenti :
1) Unione dei comuni secondo l'art 32 del 267/2000 che però ha subito modifiche sostanziali dal Dl 95 -
2)Unioni di comuni "speciali" - "municipalità" come stabilito
nell'art 16 della 138 /2011- si ricorda che pendono dinanzi alla Corte
costituzionale alcuni giudizi in merito alla costituzionalità dell’art.
16 del Decreto-Legge n. 138 del 2011, )
3) Le fusioni i comuni, più comuni si fondono in un unico comune-( Art 20 del Dl 95)
4) Infine le convenzioni
Questi
sono gli strumenti operativi , che hanno a disposizioni le
amministrazioni comunali per associare le funzioni fondamentali
I
tempi per le decisioni sono molto stringenti , perchè sono molte le
valutazioni da fare e la responsabilità politico/amministrativa degli
amministratori dei piccoli comuni, insieme a quella organizzativa della
Regione è imponente ....con una domanda comune quale strada scegliere o
agevolare??
L'unica strada che gli amministratori oggi dovrebbero
seguire nella scelta della “governace” , è quella che mette al centro
della riforma il cittadino ,non il potere del singolo comune, infatti
dovrebbe essere seguito il titolo della legge n° 135 del 7 agosto 2012
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, recante disposizioni per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini)
Ora in questo breve scritto
si vuole mettere in evidenza una di queste possibilità, appunto le
convenzioni che sembrerebbero essere delle scorciatoie che non
vincolano molto i piccoli comuni e quindi potrebbero essere preferite.
Una
recente indagine fatta da ANCITEl e pubblicata nel settembre 2012 ha
dato dei dati interessanti a riguardo, innanzitutto ci dice che lo
strumento della convenzione è già abbondantemente utilizzato dai piccoli
e piccolissimi comuni <<Alla rilevazione hanno partecipato oltre
mille Comuni. A fronte delle 1.619 Convenzioni rilevate, si registrano
3.304 Comuni associati. Le Convenzioni sono tendenzialmente orientate,
almeno fino ad oggi, a regolamentare in un’ottica di medio periodo la
gestione associata di una funzione o di un unico servizio >> e
che i servizi o il personale maggiormente convenzionato è il Segretario
comunale, la gestione dei servizi di Polizia locale e dei servizi
socio-assistenziali e scolastici.
Cosa sono le convenzioni :
Innanzitutto bisogna dire che le
convenzioni non costituiscono un nuovo ente con atti giuridicamente
rilevanti, ma sono degli accordi tra enti . Art 30 D.lgs 267/2000
<<Art. 30. Convenzioni
1.
Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati,
gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2.
Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di
consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i
reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato
di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e
la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere
forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di
un disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo
possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano
con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare
l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti
all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti
partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e
per conto degli enti deleganti. >>
L'art 14 del dl 78/2010
convertito in Legge 122/2010, stabiliva le condizioni per associare le
funzioni fondamentali attraverso questo strumento delle convenzioni , il
DL 95 convertito in legge n° 135 del 7 Agosto 2012 ha modificato queste
condizioni e attualmente sono le seguenti:<<art 14 comma 31-bis.
Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle
medesime si applica, in quanto compatibile, l’articolo 30 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto
periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il
conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella
gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro
dell’interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza
Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad
esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di
comuni.
Ad una prima analisi sembrerebbero meno vincolanti per la
soglia demografica, infatti nella legge di conversione nulla è detto in
merito alle soglie demografiche per le convenzioni ,quindi nessun
vincolo per il raggiungimento di un minimo di popolazione (se pur le
Regioni possono normare in tal senso, ed alcune Regioni lo hanno
fatto).
Teoricamente anche due più Piccoli Comuni con popolazione
sotto i mille abitanti potrebbero associare le funzioni fondamentali con
il modello delle convenzioni e svincolarsi cosi anche dal patto di
stabilità che non li toccherebbe nè nel 2013 nè nel 2014, perchè comuni
con popolazione al di sotto dei 1.000 abitanti e non facenti parte di
un unione dei comuni in base all'art 32 del Dlgs 267/2000 ( salvo
modifiche del governo nazionale sul tema di patto di stabilità)
Si
dovrebbe capire bene cosa si intende con <<significativi livelli
di efficacia ed i efficenza >> cosi come scritto nell'art 14
comma 31 bis , proprio perchè le convenzioni da un lato potrebbero
sembrare una scorciatoia per i piccolissimi comuni, sopratutto per
l'elusione del vincolo del patto di stabilità che dovrà anch'esso essere
rivisto e che diventerà un patto di stabilità regionalizzato , ma
dall'altro c'è l'incognita del Decreto del ministro degll'Interno dovrà
emanare entro sei mesi per dare indicazioni in merito a cosa si intende
per risparmio .
Un altro aspetto che meriterebbe di essere approfondito è il seguente : oggi cosa si intende per funzione fondamentale ?
Se
si intende la decisione politico amministrativa da domani
convenzionando una funzione vorrà dire anche convenzionare una
decisione politico-amministrativa???
Si è voluto dare un incipit al
tema dell'associazionismo intercomunale per i piccoli comuni , proprio
perchè in questo momento molti Piccoli Comuni stanno pensando alle
convenzioni come modello gestionale privilegiato,rispetto alle unioni
di comuni .
*Ex Amministratore del Comune di Lupara (CB) |
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