Ve la ricordate la famosa Spending Review?
Il decreto legge 6 Luglio 2012 n .95 e relativa legge di conversione n.135 del 7 Agosto 2012?
Ricordate anche i toni perentori utilizzati nella stesura del decreto legge 6 luglio 2012?
Ebbene il Decreto del "FARE (Legge 21 giugno 2013, n. 69 ) manda in soffitta un "pezzo" di quel testo,che sembrava cosi perentorio e di immediata applicazione.
Di cosa parliamo ?
Dell'articolo 49 della Legge 21 giugno 2013, n. 69 meglio conosciiuta come decreto del Fare
Ecco cosa prevede l'art 49 :
<<Art. 49. Proroga e differimento termini in materia di spending review
1. All’articolo 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti : "31 dicembre 2013" e le parole " a decorrere dal 1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: " a decorrere dal 1° luglio 2014";
b) al comma 2, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: " a decorrere dal 1° luglio 2014".
2. Il termine di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è differito al 31 dicembre 2013. Sono fatti salvi gli atti compiuti dagli enti, agenzie ed organismi che hanno proseguito la loro attività oltre il predetto termine. >>
Due proroghe temporali concesse a Regioni , Province e Comuni:
la prima per le società partecipate , la Spending Review prevedeva l'alienazione delle partecipazioni detenute entro il 30 giugno 2013 , ora sono stati concessi altri 6 mesi alle amminsitrazioni per alienare le loro partecipazioni e una conseguenziale proroga per i bandi di gara con nuova scadenza è il 1 luglio 2014.
La seconda proroga , che sembra quasi un condono , riguarda le agenzie gli enti e gli organsmi comunque denominati facente capo a Regioni, province e comuni, che dovevano essere soppresse o accorpate entro l'aprile del 2012 assicurando un risparmio della spesa almeno del 20% ( stando all'articolo 9 comma 4 che concedeva 9 mesi alle amministrazioni per rispettare la norma ) ora la data slitta al 31 dicembre 2013 e inoltre non si prevede più la nullità degli atti emessi da questi organismi e/o agenzie qual'ora non fossero rispettati i termini di legge e si considerano validi gli atti già emessi .
Riferimenti normativi : MODIFICHE ALLA
Legge 7
agosto 2012, n. 135
Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario
(Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012)
Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario
(Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012)
Art. 4. Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche
1. Nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento, si procede, alternativamente:
a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013. Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al presente comma in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali;
b) all’alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto
(lettera così modificata dall'art. 49, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 69 del 2013)
2. Ove l’amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai sensi del comma 1,
(comma così modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), decreto-legge n. 69 del 2013)
Art. 9. Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti, agenzie e organismi
4. Se, decorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni, le province e i comuni non hanno dato attuazione a quanto disposto dal comma 1, gli enti, le agenzie e gli organismi indicati al medesimo comma 1 sono soppressi. Sono nulli gli atti successivamente adottati dai medesimi.
(il termine è stato differito al 31 dicembre 2013 dall'art. 49, comma 2, decreto-legge n. 69 del 2013)
comma cosi modificato :.
<<Il termine di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è differito al 31 dicembre 2013. Sono fatti salvi gli atti compiuti dagli enti, agenzie ed organismi che hanno proseguito la loro attività oltre il predetto termine. >>
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