venerdì 27 dicembre 2013

Governance territoriale Molise-Se ne cominci a parlare con serietà-subito un OSSERVATORIO operativo -Una lettura propedeutica per chivolesse proporre modelli di governance

correva l anno 2011 



Il Molise dei Piccoli Comuni:PROPOSTA :Istituire un Osservatorio Regionale permanete dei Piccoli Comuni

15 dicembre 2011 alle ore 0.43
                                   
Il Molise dei Piccoli Comuni:come affronterà il nuovo governo la riformadell'accorpamento delle funzioni dei Piccoli Comuni ?
PROPOSTA :Istituire un Osservatorio Regionale permanete dei Piccoli Comuni
I piccoli comuni, la metamorfosi di Apuleio e il Vaso di Pandora-

Il Molise dovrà affrontare un cambiamento di “governance” locale, che modificherà radicalmente gli equilibri esistenti. Le vicissitudini politiche, sia nazionali che regionali, hanno rallentato questo imminente processo di modifica dell'assetto territoriale. Il nuovo esecutivo, il nuovo Consiglio regionale, ed il nuovo assessore con delega agli enti locali, dovranno lavorare alacremente ed in sintonia con i Comuni per trovare un assetto ottimale, che dia non solo ragione ai numeri, ma che sia sopratutto funzionale, in base alle caratteristiche orografiche, di viabilità e dei rapporti già esistenti fra i vari comuni . Basta dire che su i 136 Comuni totali della Regione Molise, 126 sono interessati da questo brusco cambiamento di “governace” locale.

UNIONI DI COMUNI :
Senza entrare nel merito della normativa che regola le unioni di comuni, previste da molto tempo, poi inserita nel testo unico degli enti locali fin dal 2000, questa forma associata di gestion, all'inizio della sua formulazione, prevedeva che dopo alcuni anni i comuni si fondessero in un unico comune, con una incentivazione economica.
Successivamente, pur togliendo il vincolo di fusione, le unioni di comuni sono state considerate una opzione, ed anche dove si sono istituite, hanno gestito ben poca cosa rispetto a ciò che potevano gestire. Molte amministrazioni hanno voluto mantenere deliberatamente un sistema di potere locale, che non ha portato ad un sviluppo armonico e condiviso dei territori , proprio perché non si è passati alla fase di collaborazione operativa.

Se da una parte gli amministratori “pro tempore” hanno snobbato le Unioni di Comuni dall'altra il timore di perdita d'identità ,ha evidentemente condizionato anche i cittadini dei piccoli comuni , inoltre non vi è stato un piano nazionale capace di intervenire con proposte di sviluppo di questi enti, troppo spesso, considerati marginali. Questa forma di gestione associata(le unione dei Comuni) è state sempre recepita come una formula di accorpamento delle realtà istituzionali più deboli e non come una fase di crescita del territorio.

Ad avere maggiore successo sono state altre forme di cooperazione, dai patti territoriali agli accordi di programma , alle convenzioni, quest'ultima utilizzata sia per i servizi che per il personale, essendo forme di cooperazione momentanee e non stabili nel tempo , e soprattutto molto subordinate al potere politico “pro tempore”.

In questi ultimi anni il legislatore è stato mosso da un idea di fondo, il piccolo è bello, manon conviene, e partendo da questa convinzione man mano si sono proposte, e varate leggi che sono andate verso questa direzione .



All'inizio il processo riformista,se cosi lo si può definire, era partito con la riforma del codice della autonomie locali, processo lungo ed articolato, ma sicuramente molto più organico rispetto ai vari inserimenti di modifica, attuati dal legislatore, sia all'interno della varie manovre finanziarie sia con i decreti attuativi del federalismo fiscale.

SPESA DEL PERSONALE e SERVIZI:
Le prime norme restrittive per tutti i comuni, compresi i piccoli comuni ,fino a ieri non sottoposti al patto di stabilità, e quindi molto più liberi dal punto di vista della spesa, furono introdotte già a partire dal 2005. In quell'anno la manovra finanziaria introduceva un vincolo alla spesa del personale, e nello specifico, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, la riduzione del 1% rispetto alla spesa del personale del 2004,comma 198 finanziaria 2006, con la conseguente riduzione delle assunzioni del personale a tempo indeterminato e riduzione di quello a tempo determinato. Successivamente con un circolare della ragioneria dello stato si fissavano i parametri da rispettare , rapporto tra numero di dipendenti e popolazione, rapporto fra le spese di personale e quella corrente , infine si è passati a toccare la contrattazione decentrata, con varie pronunce della corte dei conti delle varie sezioni ed anche a sezioni unificate, anche se per i piccoli comuni(comuni fino a 5.000 abitanti ) la questione sembra in continua evoluzione.

Questa prima fase di riduzione della spesa del personale , si è tradotta in un blocco totale o parziale del “tournover”, ed ha di per se messo un freno alle aspettative di assunzioni nei piccoli comuni, che già da un po' di tempo avevano iniziato ad avvalersi delle convenzioni per associare personale ( strumento operativo permesso dal D.lgs, 267/2000 art. 30). Se da una parte si è messo un freno, dall'altra, in un certo senso, si è favorito chi aveva la spesa del personale più alta, come al solito fissando un asticella ad un dato momento temporale, è come se si azzerasse tutto ad una certa data, e quindi chi è stato meno virtuoso è stato premiato e chi invece ha risparmiato è stato punito.
Poi il federalismo fiscale aveva introdotto un altro concetto i LEP(livelli essenziali di prestazione)...ma che ad oggi non sembrano ancora stati definiti.
In merito alla spesa del personale, riguardante tutti i dipendenti pubblici, una interessante verifica è stata fatta dalla C O R T E D E I C O N T I SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO RELAZIONE 2011 SUL COSTO DEL LAVORO PUBBLICO (articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) ROMA, maggio 2011.
Anche se si riscontra, una diminuzione della spesa del personale dal 2001 al 2009, si può notare come invece dal 2007 al 2009 la spesa del personale sia aumentata del 1,1% negli enti locali escluse le Regioni. Questo dato fa sorgere alcune perplessità .Le spiegazioni possono essere molteplici e vanno analizzati nello specifico con maggiori dati. Altro dato che sarebbe opportuno valutare, la spesa per la fornitura di servizi affidati a società/cooperative esterne ai Comuni , e facendo un simulazione vedere se conviene alla Pubblica Amministrazione, avere incardinati dipendenti o dare servizi all'esterno. A tal proposito Il problema è stato posto dal comune di Porto Mantovano alla Corte dei conti Lombardia, (omissis)...Dati alla mano, il Comune dimostra che riportare all'internoun'attività, prima esternalizzata, comporta maggiori costi a livello di personale, mal'incremento viene assorbito da minori oneri in termini di uscite per servizi, con unadifferenza di gran lunga a favore del comune.>>
Capitolo a parte sono le assunzioni intuitu personae, cioè per scelta diretta dei Sindaci, ancora presenti nelle amministrazione pubbliche , per responsabili di area o di figure apicali, di collaborazione ecc, prassi che non si capisce come mai debba essere ancora in essere, così come non si capisce perché si continua a legiferare, in merito alle affidamenti di incarichi professionali “a fiducia” con soglie sempre più alte. Ultima modifica in termine di tempo .
Via libera agli affidamenti diretti fino a 40 mila euro anche per i servizi di ingegneria e architettura; scelti senza gara progettisti, direttore dei lavori e collaudatori di lavori pubblici per piccoli affidamenti. Con il parere del 16 novembre 2011, deciso dall'adunanza del Consiglio del 9 e 10 novembre 2011, che a breve sarà pubblicato sul sito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, l'organismo di vigilanza ha fornito alcune importanti precisazioni rispetto alla recente modifica del Codice dei contratti pubblici in materia di affidamenti diretti di appalti pubblici. >> e inoltre anche sul versante appalti si allargano le maglie della discrezionalità, per affidamenti fiduciariPer semplificare le procedure di affidamento dei contratti di importo di modesta entità, si aumenta da 500.000 euro a 1 milione di euro la soglia entro la quale è consentito affidare i lavori con la procedura negoziata senza bando a cura del responsabile del procedimento e da 1 milione di euro a 1,5 milioni di euro la soglia entro la quale è esperibile la procedura ristretta semplificata.>>.....purtroppo non sono queste leprocedure che favoriscono uno sviluppo dei Piccoli Comuni, ma servono soltanto acreare dubbi sulle procedure , a tal riguardo sarebbe bene adeguare le norme aiprincipi comunitari di
trasparenza, rotazione e non discriminazione, invece sembra che si vada nella direzione opposta.


FUNZIONI FONDAMENTALI :( istituzione Piccolo Comune)
Successivamente alle norme riguardanti la riduzione della spesa per il personale, il legislatore ha pensato che doveva accelerare il processo di riforma, e quindi è passato ad incidere direttamente con le funzioni fondamentali dei comuni, e nello specifico per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
Il DL 78/2010 convertito in legge 122/2010, iniziò a dare una sostanziale scossa all'Istituzione Piccolo Comune, nello specifico l'art 14,che obbligava i piccoli comuni ad associare 6 funzioni fondamentali , definendo come funzioni fondamentali quelle stabilite all'art. 21 comma 3 della legge 5 maggio 2009( Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione)- che nello specifico sono:
a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misuracomplessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilanciodisponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) funzioni di polizia locale;
c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli diassistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;
d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per ilservizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché' per il servizioidrico integrato;
f) funzioni del settore sociale.
I modelli gestionali previsti erano due (convenzioni art. 30 D.lgs 267/2000 ;o (Unioni di Comuni art 32 D.lgs 267/2000) . Le due forme di gestione, prevedono due approcci differenti in termini di autonomia decisionale , le convenzioni, forme di associazionismo poco stabile è molto soggetta al potere politico temporale, la seconda , l'Unioni di Comuni, invece una più stabile forma di associazionismo, ma con una diminuzione del potere del singolo Comune e quindi delle amministrazioni . Un formula per collaborare senza perdere identità , dove lo scopo fondamentale era quello di ottimizzare la spesa, , e in un certo senso poteva essere ben accettato dalla popolazione e dagli abitanti dei Piccoli Comuni, anche perché, l'interesse del cittadino va verso il miglioramento dei servizi.
A dire il vero , c'era un nodo da sciogliere che riguardava la gestione associata di un capitolo del bilancio dei Piccoli Comuni e precisamente quello che riguarda , “amministrazione, gestione e controllo” , un capitolo di spesa che conta molto in termini di consistenza essendoci “caricati” i dipendenti che svolgono questo ruolo all'interno delle amministrazione.
Ma questo era un argomento da affrontare con calma ,visto che il DPCM(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) che dettava i tempi, aveva stabilito che solo due funzioni fondamentali dovevano essere accorpate entro il 1 gennaio 2012, e quindi c'era ancora tempo per trovare soluzioni adeguate, ma in contemporanea si poteva iniziare il dialogo tra i vari comuni , creare le condizioni per portare ad una ottimizzazione della spesa .
Logicamente i tempi sono sempre lunghi quando si vuole armonizzare e non tagliare, per il taglio basta una penna , per armonizzare la spesa e la crescita ci vogliono molte menti. Ma soprattutto molta collaborazione ed onestà intellettuale.

FISCALIZZAZIONE:(il Vaso di Pandora)
E dopo aver operato sull'istituzione , Piccolo Comune , si è cercato di applicare il tanto declamato federalismo municipale, agendo sui trasferimenti statali ,con la cosiddetta fiscalizzazione .(DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011, n. 23 Disposizioni in materia difederalismo Fiscale Municipale .)
Il decreto fondato sul principio federalista per eccellenza, restare le risorse li dovevengono prodotte >> Nel mentre si annunciava il decreto, il Coppaf (Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale) forniva dati e simulazioni territoriali sulla fiscalizzazione municipale, quindi i vari ministeri, e commissioni , si resero conto che il federalismo municipale, nell'immediato non avrebbero garantito le stesse risorse finanziarie ai Piccoli Comuni, sia con la compartecipazione IVA , sia con le varie formule di tassazione locali. Così che nel decreto si inserì un fondo sperimentale di riequilibrio. Un fondo diverso dal fondo perequativo. fondo già stabilito nella legge delega sul federalismo Legge 5 maggio 2009 n° 42.
Il decreto sul federalismo municipale prevede : 2 comma 3. Per realizzare in formaprogressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalita'immobiliare di cui ai commi 1 e 2, e' istituito un Fondo sperimentale di riequilibrio. Ladurata del Fondo e' stabilita in tre anni e, comunque, fino alla data di attivazione delfondo perequativo previsto dall'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009. Il Fondo e'alimentato con il gettito di cui ai commi 1 e 2, secondo le modalita' stabilite ai sensi delcomma 7.>> i giornali titolavano cosi questa decisione : tagli ai mini-enti. Per i grandi untetto alle perdite Federalismo fiscale senza scossoni per i comuni. Almeno per il 2011.Nel primo anno di vita della riforma, con i bilanci municipali da chiudere entro il 30giugno e i fabbisogni standard ancora da definire, il governo ha scelto la linea softnella ripartizione del fondo di riequilibrio. E ha garantito ai sindaci sostanzialmente lestesse risorse dell'anno scorso.>>(Italia Oggi del 1 Giugno 2011)-

il fondo sperimentale di equilibrio è stato cosi ripartito (Fondo verrà ripartito sulla base di un accordo in sede di Conferenza Stato-città, nell’osservanza, comunque, di due specifici criteri: una quota del 30% del Fondo andrà ripartita in base al numero dei residenti e, al netto di tale quota, una ulteriore percentuale del 20% dovrà essere destinata ai piccoli comuni) inoltre si è prevista una agevolazione economica ai comuni che gestivano in forma associata le funzioni fondamentali ), con lo stesso spirito messo nel dl 78/2011 e nello specifico art. 2 comma 7 del DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011, n. 23 si legge



Nel 2012, tenendo presente un taglio secco al fondo sperimentale di riequilibrio di 1,45 miliardi ( commi 11 e 17 dell'articolo 13 del Dl 201/2011 e, soprattutto, l'articolo 28 ), che si va ad aggiungere al taglio da un miliardo inferto con il Dl 78/2010 e a quello da 1,5 miliardi deciso con le manovre di luglio e agosto 2011!!!!chi avrà il coraggio di aprire il vaso diPandora dei Piccoli Comuni?

LE NUOVE UNIONI DI COMUNI :(la metamorfosi di Apuleio)
L'art 114 della Costituzione della repubblica Italiana recita :I Comuni, le Province, le Cittàmetropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzionisecondo i princìpi fissati dalla Costituzione.Roma è la capitale della Repubblica. La leggedello Stato disciplina il suo ordinamento.>>partendo dal presupposto costituzionale che i Comuni sono enti autonomi , e rilevando che nella costituzione non si prevede l'ente Unione di comuni, , possono le unioni di comuni avere titolarità di funzioni pur non essendo previste nella Costituzione ?
Il 2011 è stato “annus horribilis” per i piccoli comuni, una serie di interventi normativi , hanno sconvolto completamente l'istituzione dei piccoli comuni,parola d'ordine come dicevo all'inizioil piccolo è bello ma non conviene>>. Non si è fatto in tempo a metabolizzare questa prima rivoluzione che nell'arco di un anno, sono arrivate due manovre che hanno completamente stravolto il ruolo e le funzioni dei Piccoli Comuni.
Non considerando la parodia , della cosiddetta riduzione delle poltrone nei piccoli comuni, basti semplicemente ricordare che 78.000 amministratori dei piccoli comuni costano il 3 % della politica nazionale , il che fa capire che la spesa della politica non alberga nei piccoli comuni, sono altre le spese che si possono ottimizzare anche all'interno dei piccoli comuni.

La manovra economica che ha creato una forte diaspora, in tutti i piccoli comuni, è stata la cosiddetta manovra di “ferragosto”, proprio perché emanata il giorno successivo a ferragosto il 16 Agosto 2011, decreto legge 138 /2011 , convertito in legge 148/2011,e dunque cosa prevede questa manovra?
In prima analisi la manovra differenzia ulteriormente i piccoli comuni in base alla popolazione, se fino ad oggi erano i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ad essere classificati come piccoli comuni , questa manovra ha stabilito che esistono due classi di piccoli comuni, o meglio, i piccoli comuni quelli che hanno una popolazione da 1001 fino a 5.000 abitanti, ed i piccolissimi comuni quelli che hanno una popolazione residente fino a 1.000 abitanti.
Questa iniziale suddivisione dei piccoli comuni, prevede due differenti approcci alla gestione associata delle funzioni, dei servizi, del personale ecc.
Nei piccolissimi comuni(fino a 1.000 abitanti) è fatto obbligo perentorio di gestione associata di tutte le funzioni fondamentali di tutti i servizi compreso la gestione del personale e delle strumentazioni . Questo deve avvenire con la nascita di unioni di comuni , o con lo strumento delle convenzioni.(art 30 D.lgs 267/2000).Un vero e proprio svuotamento istituzionale dei Piccoli Comuni, il legislatore resosi conto che la fusione forzosa, avrebbe procurato ricorsi , e sicuramente una posizione dura da parte dei piccoli comuni, che si sentivano depredati della loro identità, ha aggirato il problema svuotando completamente l'istituzione dei piccoli comuni, e facendo rimanere solo il nome ed una pseudo rappresentanza politica.
.-Con quali modelli di gestione possono realizzare l'associazione di tutte le funzioni, personale e servizi ?
Ci sono due strumenti concessi dalla norma, le convenzioni ( art . 30 del 267/2000) e le unioni di comuni art 32 del 267/2000, ma con tre commi in deroga , All'unione di cui alcomma 1, in deroga all'articolo 32, commi 2, 3 e 5, secondo periodo, del citato testounico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, …...>>
-le convenzioni
Questo modello gestionale è ampiamente utilizzato nei piccoli comuni da molti anni in vari settori, , dalla condivisione del segretario, al responsabile dell'area finanziaria, alla polizia municipale..in alcune anche le scuole cominciano ad essere costruite, e gestite in forma associata , ecc,ma non basterà associarsi solo in alcuni servizi o funzioni, ma bisogna associare tutte le funzioni, tutti i servizi ed il personale . Questo modello di gestione esonera dall'obbligo di unione in qualche modo è già esistente, ma per dimostrare che c'è stato risparmio della spesa pubblica i comuni che scegliessero questa strada, impervia, devono attenersi al comma 16 dell'art 16 della legge 148/2011 L'obbligo di cui al comma 1 nontrova applicazione nei riguardi dei comuni che, alla data del 30 settembre 2012, risultinoesercitare le funzioni amministrative e i servizi pubblici di cui al medesimo comma 1mediante convenzione ai sensi dell'articolo 30 del citato testo unico di cui al decretolegislativo n. 267 del 2000. Ai fini di cui al primo periodo, tali comuni trasmettono alMinistero dell'interno, entro il 15 ottobre 2012, un'attestazione comprovante ilconseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, medianteconvenzione, delle rispettive attribuzioni. Con decreto del Ministro dell'interno, daadottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione delpresente decreto, sono determinati contenuti e modalità delle attestazioni di cui alsecondo periodo. Il Ministero dell'interno, previa valutazione delle attestazioni ricevute,adotta con proprio decreto, da pubblicarsi entro il 30 novembre 2012 sul proprio sitointernet, l'elenco dei comuni obbligati e di quelli esentati dall'obbligo di cui
al comma 1.>>
in buon sostanza sarebbero delle mini unioni di Comuni, anche tra due piccolissimi comuni con popolazione totale di 500 abitanti , che manterrebbero in un certo senso una propria autonomia, pur con decadenza delle giunte comunali. Viene il dubbio ma che senso ha se si vogliono accorpare i comuni per risparmiare e poi si concede una “mini unione” che avrebbe una popolazione minore di un singolo comune per esempio di 800 abitanti ?
-le Unione di Comuni

La seconda strada, quella che segue lo spirito della riforma, e che presumibilmente sceglieranno tutti, è quella delle nuove unioni di comuni – cosi come stabilito dall'art 32 del codice delle autonomie locali 267/2000 ma in deroga ai, commi 2, 3 e 5, secondo periodo,....>> Ma bisogna ben aver in mente che ci sarà un passaggio integrale delle competenze di ogni ordine e grado dai piccoli comuni alle nuove unioni di comuni , con pochissimi compiti residuali degli organi politici dei piccoli comuni , per lo più in capo al sindaco. Di fatto i piccoli comuni fino a mille abitanti diventeranno delle municipalità facente capo alla unione di comuni.
Diversa invece è la situazione per i Comuni con popolazione tra 1001 e 5.000 abitanti. Per loro è stato previsto un accelerazione dell'art 14 dl 78/2010, sempre attraverso le unioni di comuni, ma diciamo cosi di vecchia formulazione , una soglia demografica minima per mettere insieme le sei funzioni come stabilito dalla legge delega n 42 del 2009, la cosiddetta legge del federalismo fiscale, le sei funzioni da accorpare sono quelle , riportate in precedenza .

Qual è la situazione in Molise ?
Partendo da una mappa(fig. 1) possiamo non solo sapere il numero dei piccoli comuni ma anche la posizione geografica e nello stesso tempo iniziare ad avere un idea di come si potrebbero formare queste unioni . Ricordando che ci sono due tipologie differenti, di unioni di comuni, per compiti funzioni e vincoli , le unioni di comuni costituite da comuni fino a mille abitanti e le unioni di comuni costituite dai comuni con popolazione da 1001 abitanti fino a 5.000 abitanti . I piccoli comuni rappresentano il 90% dei comuni molisani, e quindi è facile prevedere che il Molise è una delle regioni che maggiormente dovrà essere pronta al cambio di “governace” con tutto ciò che ne consegue.



Guardando la mappa ci si può rendere conto come sia complesso con questa situazione, incastrare le due tipologia di unioni di comuni- quelle composte da comuni fino a 1.000abitanti( color rosso) , che sono molto restrittive,e quelle invece più blande tra comuni che hanno popolazione da 1001 a 5000 abitanti(color grigio), ed inoltre bisogna prevedere anche il sistema permesso dal legislatore delle convenzioni –


Molte dovranno essere le considerazioni da fare , ed il tempo stringe,partendo da unaricognizione dei servizi già in essere tra i vari comuni anche tra comuni conpopolazione appartenenti alle due tipologie. Facendo alcuni esempi concreti se unsegretario è in convenzione ,tra un comune con popolazione al di sotto dei mille ed uncomune al di sopra dei mille non potrebbe più esserlo in seguito alla nuove unioni dicomuni, cosi come un responsabile di area finanziaria , ricordando che in Molise è ancora aperta la questione delle comunità montane e dei dipendenti, ancora in attesa di una collocazione, si capisce bene che è una vera metamorfosi della “governaceterritoriale.

Cosa si potrebbe fare , per rendere questo cambio di governace non solo indolore maanche sfruttarlo per rimescolare e migliorare i servizi ai cittadini, con prospettiva dicrescita territoriale ?




PROPOSTA: istituire in seno al consiglio regionale un OSSERVATORIO PERMANETEdei Piccoli Comuni

PERCHE': perché il cambio di “governance” non può essere fatto senza ilcoinvolgimento delle persone che abitano nei piccoli comuni, siano essi semplici cittadini, commercianti parti sociali ,ma più in generale chiunque investe la propria vita in un piccolo comune. Quindi non solo le amministrazioni che spesso sono portavoce di esse stesse e non della popolazione.

GLI OSSERVATORI sono organismi molto utilizzati in tutti i campi e da molte istituzioni , proprio per il ruolo di attenzione specifica nei vari settori, e quindi essendo ora il momento di interessarci del cambiamento della “governace” dei Piccoli Comuni di conseguenza di tutto il Molise , mi sembra opportuno, e quanto mai indispensabile creare un osservatorio per i piccoli comuni .




Franco D'Abarno
Ex amministratore del Comune di Lupara
Movimento Piccoli Comuni pagina facebook











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