mercoledì 9 ottobre 2013

SISMA MOLISE 2002 STABILIZZAZIONE PERSONALE - ORDNE DEL GIORNO SEN- RUTA. ECCO TESTO ED ALCUNE CONSIDERAZIONI.


IL SEN. Roberto Ruta eletto in Molise(PD) oggi ha  annunciato che un  suo ordine del giorno, inerente la eventuale stabilizzazione del personale impegnato alla ricostruzione post sisma del 2002, è stato approvato.

Ordine del Giorno n. G2.107 al DDL n. 1015
G2.107
RUTA
Il Senato, in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (A.S. 1015),

        premesso che:

 gli eventi sismici che hanno interessato la Regione Molise nel 2002 hanno reso totalmente o parzialmente inagibili numerosi edifici pubblici, privati, di interesse storico-artistico, di culto, nonché strutture varie;

            la situazione emergenziale ha inciso gravemente sulle attività economiche e sulla regolarità dei servizi pubblici essenziali;

            è tutt'ora in fase di completamento la ricostruzione dei territori interessati dall'OPCM 3253/2002 ed è necessario agevolare la definitiva ripresa delle attività e consentire la completa attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici;
        tenuto conto che:
 è necessario, altresì, valorizzare le competenze acquisite in ambito del rischio sismico dal personale assunto in base all'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3253,

        impegna il Governo:

  a valutare ogni iniziativa utile per promuovere con urgenza la stabilizzazione, con oneri a carico del bilancio dello Stato, del personale assunto in base all'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3253 per consentire agli stessi di svolgere presso gli enti locali le funzioni garantire dagli impegni dello Stato.
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Ecco l'articolo 5 dell'ordinanza.



Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3253 
 

ART. 5

1. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla situazione emergenziale, i Sindaci dei comuni in cui sia stata rilevata una intensità pari o superiore al sesto grado della scala MCS, nei limiti della vigenza temporale dello stato di emergenza, sono autorizzati ad assumere personale, con contratto a tempo determinato, anche attingendo, ove possibile, dalle liste dei lavoratori socialmente utili, nel limite di due unità da adibire anche ad attività amministrative, nonché a stipulare fino a due contratti di collaborazione coordinata e continuativa con professionisti per attività di consulenza specialistica, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 17. I relativi contratti tipo sono approvati dai Presidenti delle Regioni Molise e Puglia. I medesimi Sindaci possono, altresì, avvalersi di personale di amministrazioni ed enti pubblici, nel limite di due unità che viene posto in posizione di comando o di distacco presso gli enti richiedenti, previo assenso degli interessati, in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità. L'assegnazione di tale personale avviene nel rispetto dei termini perentori previsti dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in deroga alle norme di cui all'articolo 17.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i Sindaci dei comuni in cui sia stata rilevata una intensità inferiore al sesto della scala MCS e siano state riscontrate situazioni di danneggiamento degli immobili nei limiti della vigenza temporale dello stato di emergenza, sono autorizzati ad assumere personale, con contratto a tempo determinato, anche attingendo, ove possibile, dalle liste dei lavoratori socialmente utili, nel limite di una unità da adibire anche ad attività amministrative, nonché a stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con professionisti per attività di consulenza specialistica, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 17. I relativi contratti tipo sono approvati dai Presidenti delle Regioni Molise e Puglia. I medesimi Sindaci possono, altresì, avvalersi di personale di amministrazioni ed enti pubblici, nel limite di una unità che viene posto in posizione di comando o di distacco presso gli enti richiedenti, previo assenso degli interessati, con le modalità di cui al comma 1.
3. Al fine di avviare la fase di rientro nell'ordinario, i Presidenti delle Regioni Molise e Puglia, nei limiti della vigenza temporale dello stato di emergenza, sono autorizzati ad assumere personale tecnico amministrativo, con contratto a tempo determinato, nel limite rispettivamente di venti e dieci unità, nonché a stipulare rispettivamente fino a cinque e tre contratti di collaborazione coordinata e continuativa con professionisti per attività di consulenza specialistica, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 17. I medesimi Presidenti delle Regioni Molise e Puglia possono inoltre avvalersi di personale di amministrazioni ed enti pubblici, nel limite rispettivamente di cinque e tre unità, che viene posto in posizione di comando o di distacco presso gli enti richiedenti, previo assenso degli interessati, con le modalità di cui al comma 1.
4. Le Amministrazioni provinciali di Campobasso e di Foggia nei limiti della vigenza temporale dello stato di emergenza, sono, altresì, autorizzate ad assumere personale tecnico amministrativo, con contratto a tempo determinato, nel limite di tre unità, nonché a stipulare fino a due contratti di collaborazione coordinata e continuativa con professionisti per attività di consulenza specialistica, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 17. I relativi contratti tipo sono approvati dai Presidenti delle Regioni Molise e Puglia. Le citate Amministrazioni Provinciali possono, inoltre, avvalersi di personale di amministrazioni ed enti pubblici, nel limite di due unità, che viene posto in posizione di comando o di distacco presso gli enti richiedenti, previo assenso degli interessati, con le modalità di cui al comma 1
5. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze del Dipartimento della protezione civile connesse all'espletamento, anche in sede locale, delle attività di emergenza, il Dipartimento medesimo è autorizzato a stipulare cinque contratti di lavoro a tempo determinato, ad avvalersi di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto-legislativo n. 165/2001 ed all'articolo 19 del CCNL del Comparto Ministeri, nonché ad avvalersi di personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, secondo le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 8, dell'ordinanza n. 3193 del 29 marzo 2002.


COSIDERAZIONI
1) Leggendo il testo dell'ordine del giorno si evince che la stabilizzazione dovrebbe riguardare il personale  assunto in base all'art .5 , quindi quelli che negli dal 2002 fino al 2012, prima della nascita dell'agenzia della protezione civile, sono stati assunti  nei vari Comuni e nella Regione ?
Oppure si intende la stabilizzazione del personale assunto con concorso pubblco indetto dopo il 2012 dall'agenzia della protezione civile ?

2) Nell'ordine del Giorno si chiede che il governo si impegni a a stabilizzare il personale a proprio carico con proprie risorse economiche, premesso che la Regione Molise di suo non avrebbe nessun tipo di capienza per circa 220 tecnici, visti i 110 circa della comunità montana in attesa di collocazione , inoltre si attende la  riforma delle Province che potrebbe provcare altri esuberi, in che formula lo stato con ONERI PROPRI pagherebbe le spese relative al personale ? Con un apposito trasferimento  anno per anno fino all'ultimo pensionamento dei 220 dipendenti ? 

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